DECRETO 9 marzo 2018 - Determinazione delle tariffe degli importi dei diritti speciali di prelievo relativi all'applicazione della convenzione di Washington. (18A02870)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Vista la legge 7 febbraio 1992 n. 150, concernente la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 8-quinquies della citata legge, il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono determinate le misure dei diritti speciali di prelievo e le modalita' di versamento all'erario;

Visto il proprio decreto, in data 28 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 197 del 23 agosto 1993, che ha determinato gli importi dei diritti speciali di prelievo dovuti per gli adempimenti amministrativi specificati al citato art. 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Visto l'art. 145, comma 41, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001), che ha disposto l'aumento dei diritti speciali di prelievo, dovuti ai sensi del suddetto art. 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nella misura del 50%;

Considerato che, ai sensi del comma 2 del piu' volte richiamato art. 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, la misura dei diritti speciali di prelievo deve essere determinata in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme in materia, nonche' la copertura della spesa annua relativa al contributo annuale versato al Segretariato CITES, in adempimento della convenzione di Washington;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni...

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