DECRETO 9 gennaio 2024 - Rettifica del decreto 9 agosto 2023, concernente la ripartizione delle risorse, per il secondo semestre dell'anno 2021, del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione. (24A00337)

IL DIRETTORE GENERALE

per la regolazione dei contratti pubblici

e la vigilanza sulle grandi opere

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'art. 133, commi 3 e 6, che prevedono che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti «si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento» e che «il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 216, comma 27-ter, secondo cui: «ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», e in particolare, l'art. 1-septies

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 398

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'art. 29, comma 13

Considerato che i commi 1 e 2 dell'art. 1-septies del citato decreto-legge n. 73 del 2021, stabiliscono che il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili proceda, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto alla rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi e che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 1-septies

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2022, recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2022 recante «Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 4 aprile 2022, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»» ai fini del corretto calcolo della compensazione da parte del direttore dei lavori, per il materiale

Tubazioni in cemento vibrato per fognature

Considerato che il citato decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce, all'art. 1-septies, comma 4, che le istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento sono presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, di cui al comma 1 del medesimo art. 1-septies, relativo al semestre di...

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