DECRETO 8 settembre 2020 - Precisazione della natura giuridica della base navale di supporto logistico del porto di Napoli. (20A05840)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629, ed in particolare l'allegato A secondo cui il porto di Napoli, compreso tra il molo San Vincenzo, e' classificato tra i porti marittimi di prima categoria destinati alla difesa militare

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che attribuisce al Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di determinare, con proprio decreto, le caratteristiche e l'individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I e la disciplina delle attivita' dei porti di prima categoria e relative baie, rade e golfi

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «codice», e segnatamente:

l'art. 231, comma 1, che statuisce l'appartenenza al demanio militare del Ministero della difesa delle opere destinate alla difesa nazionale

l'art. 233, comma 1, lettere d), f) e m), che individua le basi navali, gli stabilimenti, le strutture di comando e controllo dello spazio marittimo tra le opere destinate alla difesa nazionale

l'art. 238, comma 2, che attribuisce al Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione delle caratteristiche e l'individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I e la disciplina delle attivita' dei porti di prima categoria e relative baie, rade e golfi

l'art. 307, comma 7, che consente al Ministero della difesa di individuare beni immobili di proprieta' dello Stato, mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti privati

l'art. 2193 che, in via transitoria, fino alla pubblicazione del decreto previsto dal succitato art. 238, comma 2, individua i porti o le specifiche aree portuali destinati unicamente o principalmente alla difesa militare in quelli in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del «codice», e il cui elenco e' riportato dall'art. 1120 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni...

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