DECRETO 8 agosto 2019 - Modifica del decreto 23 febbraio 2017, relativo all'attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. (19A05279)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2017, di attuazione dell'art. 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva n. 2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva n. 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio nel settore fiscale;

Visto l'art. 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale all'Agenzia delle entrate di una rendicontazione paese per paese, che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attivita' economica effettiva, da parte delle societa' controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato e un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello in cui e' presentata la rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro, e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche;

Visto l'art. 1, comma 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che estende il predetto obbligo di trasmissione della rendicontazione anche alle societa' controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la societa' controllante obbligata alla redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese;

Vista la direttiva n. 2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva n. 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la direttiva n. 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale...

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