DECRETO 7 giugno 2022, n. 98 - Regolamento recante modifiche al decreto 7 novembre 2019, n. 139, in materia di impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria

Coming into Force05 Agosto 2022
Enactment Date07 Giugno 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/07/21/22G00105/ORIGINAL
Published date21 Luglio 2022
Official Gazette PublicationGU n.169 del 21-07-2022
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA DIFESA e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e, in particolare, il comma 5-ter, che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione delle modalita' di impiego di guardie giurate a bordo di navi battenti bandiera italiana che navigano in acque internazionali a rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa;

Visti il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 «Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non e' richiesto di pubbliche potesta', adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, recante «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti»;

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