DECRETO 7 dicembre 2020 - Scioglimento della «Cooperativa Edilizia futura», in Mottola e nomina del commissario liquidatore. (20A07012)

IL DIRETTORE GENERALE

per la vigilanza sugli enti cooperativi

sulle societa' e sul sistema camerale

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»

Visto il decreto direttoriale del 25 maggio 2015, n. 16/SGC/2015 con il quale la cooperativa «Cooperativa Edilizia futura», con sede in Mottola (TA) - C.F. 02514240734, e' stata posta in gestione commissariale e l'avv. Fernando Bianco ne e' stato contestualmente nominato commissario governativo

Considerato che, dalla relazione del commissario governativo del 16 gennaio 2020, si rileva che i soci della cooperativa proponevano ricorso avverso il provvedimento di commissariamento innanzi al Tribunale amministrativo regionale di Lecce (iscritto al n. 2491/2015 R.G.)

che il giudice amministrativo, con sentenza n. 45172016 depositata il 10 marzo 2016, accoglieva il ricorso annullando in toto il provvedimento impugnato

che, avverso tale sentenza, questo Ministero proponeva ricorso iscritto al n. 5535/2016 R.G.

che con sentenza n. 7509/2019 depositata il 4 novembre 2019 il Consiglio di Stato, in sede di gravame, accoglieva l'appello e respingeva il ricorso di primo grado, con effetto ripristinatorio dello status quo ante

Considerato che con l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del 6 novembre 2015, sospensiva del provvedimento di commissariamento, cessavano la nomina e le funzioni dell'avv. Bianco e che gli effetti del provvedimento di gestione commissariale disposto per sei mesi sono venuti meno il 25 novembre 2015

Considerato che l'ultimo bilancio depositato presso il registro delle...

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