DECRETO 7 agosto 2023, n. 110 - Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. (23G00120)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante
Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata
Visto l'articolo 121 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che stabilisce il principio di chiarezza e sinteticita' degli atti del processo nella prospettiva della funzionalita' della forma allo scopo dell'atto
Visto l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale prevede che il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisca con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo e stabilisca i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessita' della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti
prevede, inoltre, che nella determinazione dei limiti non si tenga conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante
Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24
Visto il decreto dirigenziale del 16 aprile 2014 e successive modifiche, recante «Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»
Ritenuta, al fine di favorire la chiarezza e sinteticita' degli atti processuali, la necessita' di stabilire criteri di redazione e limiti dimensionali, il cui mancato rispetto non comporta inammissibilita' o invalidita' dell'atto giudiziario
Sentito il Consiglio superiore della magistratura, che ha espresso il parere in data 7 giugno 2023
Sentito il Consiglio nazionale forense in data 14 giugno 2023
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2023
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 e 3 agosto 2023
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Stabilisce altresi' i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a euro 500.000.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
Art. 17 (Regolamenti). - 1. e 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).
- Si riporta il testo dell'articolo 121 del codice di
procedura civile:
Art. 121 (Liberta' di forme. Chiarezza e
sinteticita' degli atti). - Gli atti del processo, per i
quali la legge non richiede forme determinate, possono
essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento
del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in
modo chiaro e sintetico.
- Si riporta il testo dell'articolo 46 delle
disposizioni per attuazione del codice di procedura civile
e disposizioni transitorie:
Art. 46 (Forma e criteri di redazione degli atti
giudiziari). - I processi verbali e gli altri atti
giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e
facilmente leggibile.
Quando sono redatti in forma di documento
informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare,
concernente la redazione, la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Negli altri casi debbono essere scritti in
continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o
abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni
eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota
di richiamo senza cancellare la parte soppressa o
modificata.
Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio
superiore della magistratura e il Consiglio nazionale
forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli
atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari
per l'inserimento delle informazioni nei registri del
processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti
degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del
valore, della complessita' della controversia, del numero
delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella
determinazione dei limiti non si tiene conto
dell'intestazione e delle altre indicazioni formali
dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e
una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il
decreto e' aggiornato con cadenza almeno biennale.
Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla
forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di
redazione dell'atto non comporta invalidita', ma puo'
essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle
spese del processo.
Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24:
Art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della
giustizia). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e il Garante per la protezione dei dati personali,
adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione
nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche
del processo civile telematico continuano ad applicarsi
fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai
commi 1 e 2.
2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte
le comunicazioni e notificazioni per via telematica si
effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite
con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e
le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme
previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
1. A decorrere dal...
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