DECRETO 7 agosto 2023, n. 110 - Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. (23G00120)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata

Visto l'articolo 121 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che stabilisce il principio di chiarezza e sinteticita' degli atti del processo nella prospettiva della funzionalita' della forma allo scopo dell'atto

Visto l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale prevede che il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisca con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo e stabilisca i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessita' della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti

prevede, inoltre, che nella determinazione dei limiti non si tenga conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante

Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24

Visto il decreto dirigenziale del 16 aprile 2014 e successive modifiche, recante «Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»

Ritenuta, al fine di favorire la chiarezza e sinteticita' degli atti processuali, la necessita' di stabilire criteri di redazione e limiti dimensionali, il cui mancato rispetto non comporta inammissibilita' o invalidita' dell'atto giudiziario

Sentito il Consiglio superiore della magistratura, che ha espresso il parere in data 7 giugno 2023

Sentito il Consiglio nazionale forense in data 14 giugno 2023

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2023

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 e 3 agosto 2023

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Stabilisce altresi' i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a euro 500.000.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri):

Art. 17 (Regolamenti). - 1. e 2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di

autorita' sottordinate al ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu' ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. - 4-ter. (Omissis).

- Si riporta il testo dell'articolo 121 del codice di

procedura civile:

Art. 121 (Liberta' di forme. Chiarezza e

sinteticita' degli atti). - Gli atti del processo, per i

quali la legge non richiede forme determinate, possono

essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento

del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in

modo chiaro e sintetico.

- Si riporta il testo dell'articolo 46 delle

disposizioni per attuazione del codice di procedura civile

e disposizioni transitorie:

Art. 46 (Forma e criteri di redazione degli atti

giudiziari). - I processi verbali e gli altri atti

giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e

facilmente leggibile.

Quando sono redatti in forma di documento

informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare,

concernente la redazione, la sottoscrizione, la

trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Negli altri casi debbono essere scritti in

continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o

abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni

eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota

di richiamo senza cancellare la parte soppressa o

modificata.

Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio

superiore della magistratura e il Consiglio nazionale

forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli

atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari

per l'inserimento delle informazioni nei registri del

processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti

degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del

valore, della complessita' della controversia, del numero

delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella

determinazione dei limiti non si tiene conto

dell'intestazione e delle altre indicazioni formali

dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e

una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il

decreto e' aggiornato con cadenza almeno biennale.

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla

forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di

redazione dell'atto non comporta invalidita', ma puo'

essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle

spese del processo.

Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel

rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge

29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di

funzionalita' del sistema giudiziario), convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24:

Art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della

giustizia). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della

giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro

nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

e il Garante per la protezione dei dati personali,

adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione

nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei

principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche

del processo civile telematico continuano ad applicarsi

fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai

commi 1 e 2.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte

le comunicazioni e notificazioni per via telematica si

effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive

modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica

11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite

con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di

entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e

le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme

previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in

vigore del presente decreto.

3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. A decorrere dal...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT