DECRETO 7 agosto 2017 - Procedure e modalita' di valutazione delle informazioni e degli studi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. (17A05676)

IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE e, in particolare, gli articoli 13 e 19;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante «Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE» e, in particolare l'art. 20, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro della salute e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dal 20 maggio 2016, sono stabilite le procedure e modalita' attraverso le quali il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanita', procede alle valutazioni delle informazioni e degli studi di cui al comma 2 del medesimo articolo, al fine di riconoscere la riduzione di sostanze tossiche ovvero il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai prodotti da combustione, a parita' di condizioni di utilizzo, nonche' le relative modalita' di etichettatura;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, per prodotto del tabacco di nuova generazione si intende un prodotto del tabacco che soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni: a) non rientra nelle categorie seguenti: sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso orale;

  1. e' immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 e, in particolare, il comma 1, lettera b), che prevede che l'etichettatura delle confezioni unitarie e dell'eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in se' non comportano alcun elemento o caratteristica che lasci intendere, fermo restando quanto stabilito dall'art. 20, che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri o miri a ridurre...

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