DECRETO 5 giugno 2020 - Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina. (20A03972)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 1, comma 506, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina siano innalzate, per ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»;

Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 12 maggio 1992, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972;

Visto l'art. 1, comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2016 ai sensi del citato art. 34 del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento nonche', entro il limite di 20...

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