DECRETO 5 febbraio 2015 - Modifica del decreto 14 marzo 2013, recante: «Documentazione necessaria per il riconoscimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico». (15A02487)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2013 n. 3», come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'Atto d'intesa recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni», ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 288 del 2003 e dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancito il 1° luglio 2004 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2004, n.173, come modificato dall'Atto di intesa sancito il 29 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2014, n. 145;

Visto l'art. 1 del richiamato decreto legislativo che stabilisce che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalita' giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalita' di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialita' o svolgono altre attivita' aventi i caratteri di eccellenza di cui all'art. 13, comma 3, lettera d);

Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo, che stabilisce che l'istituzione di nuovi Istituti deve essere coerente e compatibile con la programmazione sanitaria della Regione interessata e che la stessa e' subordinata al riconoscimento di cui al comma 3 del medesimo articolo ed avviene con riferimento a un'unica specializzazione disciplinare, coerente con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale di cui all'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai soli presidi nei quali la stessa attivita' e' svolta;

Visti in particolare: l'art. 13, comma 2 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce che le strutture pubbliche che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT