DECRETO 5 aprile 2016 - Modalita' di richiesta di rimborso delle somme, assoggettate a tassazione in anni precedenti, restituite al soggetto erogatore e non dedotte dal reddito complessivo. (16A02995)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto in particolare l'art. 10, comma 1, lettera d-bis), del TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tenore del quale sono deducibili dal reddito complessivo "le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;

in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";

Visto altresi' l'art. 51, comma 2, lettera h), del citato TUIR secondo il quale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni ivi previste [...]";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute e delle operazioni di conguaglio sui redditi di lavoro dipendente;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e, in particolare, l'art. 21, comma 2, secondo il quale, in materia di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti, "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il Regolamento recante norme per...

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