DECRETO 31 luglio 2015 - Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio, per il 2015, per le Regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna. (15A06242)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale l'art. 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nel 2014;

Visto l'art. 1, comma 470, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 460 a 483, concernenti il pareggio di bilancio, e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria;

Visto l'art. 1, comma 471, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 470 del citato articolo;

Visto l'art. 1, comma 474, della legge n. 190 del 2014 che disciplina, in caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 463, le sanzioni da applicare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione inadempiente;

Visto l'art. 1, comma 402, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 400 del medesimo articolo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 10, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Visto l'art. 1, comma 478-bis, della legge n. 190 del 2014, aggiunto dall'art. 9, comma 4, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale prevede che le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, delle legge n. 190 del 2014, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna;

Considerato che l'art. 1, comma 464, della legge n. 190 del 2014, lettera c) prevede che ai fini degli equilibri di bilancio rileva, in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015, e che le...

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