DECRETO 30 giugno 2016 - Annullamento parziale del decreto 6 marzo 2015 nella parte relativa allo scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, della societa' cooperativa sociale «Titti e Company - societa' cooperativa sociale», in Rieti. (16A06532)

IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 2545-septiesdecies, primo comma, codice civile;

Visto l'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 2015 con il quale la «Titti e Company - societa' cooperativa sociale» e' stata sciolta per atto dell'autorita' senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies, primo comma, codice civile;

Considerato che il provvedimento si fondava sulle risultanze della mancata revisione, effettuata dalla Confcooperative, Associazione nazionale di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, conclusa in data 4 agosto 2014 con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento, in quanto «l'ente costituitosi nel luglio 2008 risulta non aver presentato alcun bilancio d'esercizio»;

Vista l'istanza di riesame datata 26 maggio 2015 avanzata dal legale rappresentante dell'ente;

Preso atto che la cooperativa ha comunque compiuto atti di gestione e precisamente ha stipulato una convenzione con il Comune di Rieti per la gestione dell'asilo nido «Titti e Company»;

Considerato, quindi, che il provvedimento di scioglimento e' stato adottato sulla base di errate oggettive rappresentazioni dei fatti, non sussistendo - al momento dell'adozione dell'atto - il presupposto della inattivita' dell'ente;

Considerato, inoltre, che la cooperativa ha depositato i bilanci di esercizio;

Considerato che si deve considerare assolto il presupposto di legge relativo alla ragionevolezza del termine di adozione in quanto il presente...

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