DECRETO 30 dicembre 2020 - Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico). (21A00143)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico

(di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, comma 1, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati

di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, volta a promuovere l'efficienza dei medesimi

di effettuare operazioni di rimborso anticipato nonche' di scambio di titoli e di utilizzare altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali

Visto l'art. 3, comma 1-bis, del testo unico, che autorizza il Tesoro a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati

Visto il decreto ministeriale n. 103382 del 20 dicembre 2017 per l'attuazione delle garanzie (di seguito «decreto garanzie»)

Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato all'art. 7 dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, che regola le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione

Visto altresi' l'art. 5 del testo unico, riguardante la «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria»

Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, che disciplina le modalita' di movimentazione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria (di seguito «conto disponibilita'») e sui conti ad esso assimilabili e di selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni

Considerato che il Dipartimento del Tesoro puo' porre in essere:

contratti-quadro con istituzioni finanziarie (I.S.D.A. Master Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati, secondo quanto stabilito dall'International Swap &

Derivatives Association, gia' International Swap Dealers Association (di seguito:

I.S.D.A.

), associazione di categoria internazionalmente riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali

in occasione delle operazioni di gestione su base consensuale debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazioni medesime

altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo...

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