DECRETO 30 agosto 2019 - Liquidazione coatta amministrativa della «Centro estetico Bella Tu societa' cooperativa», in Terracina e nomina del commissario liquidatore. (19A07166)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UECOOP Unione europea delle cooperative ha chiesto che la societa' «Centro estetico Bella Tu societa' cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta societa' cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 27.317,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 40.804,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 18.868,00;

Considerato che in data 10 luglio 2018 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota acquisita agli atti in data 2 agosto 2018 con cui il legale rappresentante, nel formulare le proprie controdeduzioni, fa presente che la cooperativa ha provveduto a ripianare le perdite d'esercizio relative agli anni 2014 e 2015 con il finanziamento infruttifero, gia' precedentemente apportato dai soci;

Vista la nota del 6 novembre 2018 con cui e' stato chiesto alla cooperativa di presentare una situazione patrimoniale aggiornata, tenuto conto che le predette osservazioni del legale rappresentante non sono sufficienti al superamento del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, permanendo la condizione di insolvenza come rilevata dai dati...

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