DECRETO 3 marzo 2022, n. 75 - Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Coming into Force06 Luglio 2022
Enactment Date03 Marzo 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/06/21/22G00081/ORIGINAL
Published date21 Giugno 2022
Official Gazette PublicationGU n.143 del 21-06-2022
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante: «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, comma 1, legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto, in particolare, l'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

Visto, in particolare, l'articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di stabilire le modalita' di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'albo, le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonche' l'importo del contributo a carico degli iscritti per l'iscrizione e il mantenimento dell'albo;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 6 febbraio 2020, concernente l'individuazione presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni dell'amministrazione interessate dalla riorganizzazione ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che in data 24 giugno 2021 ha espresso il parere n. 248;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1808/2021, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 2021;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2022; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

  1. «Codice»: il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

  2. «albo»: l'albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza istituito dall'articolo 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

  3. «responsabile»: il direttore generale degli affari interni del Ministero della giustizia, ovvero la persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.

Art 2.

Tenuta e aggiornamento dell'albo

  1. L'albo e' istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali.

  2. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 356 e 357 del Codice nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  3. L'albo e' articolato in due sezioni:

    1. sezione ordinaria;

    2. sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), del Codice.

  4. L'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI.

  5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e puo' prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformita' alle previsioni del presente regolamento.

Art 3.

Modalita' di tenuta dell'albo

  1. L'albo e' tenuto con modalita' informatiche che assicurano la possibilita' di rapida elaborazione di dati con finalita' ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

  2. L'albo e' suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto, la sezione dell'albo nella quale e' iscritto e l'eventuale ordine professionale di appartenenza. Nella parte riservata sono inseriti: le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attivita' di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile.

  3. L'albo e' inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia, che si suddivide in un'area ad accesso libero e in un'area ad accesso riservato. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'albo.

  4. Possono accedere alla parte riservata dell'albo i magistrati, i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, nonche', limitatamente alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), i referenti dell'OCRI.

  5. L'accesso all'albo ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche. Con...

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