IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante: «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, comma 1, legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Visto, in particolare, l'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
Visto, in particolare, l'articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di stabilire le modalita' di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'albo, le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonche' l'importo del contributo a carico degli iscritti per l'iscrizione e il mantenimento dell'albo;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 6 febbraio 2020, concernente l'individuazione presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni dell'amministrazione interessate dalla riorganizzazione ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che in data 24 giugno 2021 ha espresso il parere n. 248;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1808/2021, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 2021;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2022; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni
Ai fini del presente decreto si intendono per:
«Codice»: il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
«albo»: l'albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza istituito dall'articolo 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
«responsabile»: il direttore generale degli affari interni del Ministero della giustizia, ovvero la persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.