DECRETO 29 dicembre 2023, n. 217 - Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»

Coming into Force14 Gennaio 2024
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2023/12/30/23G00224/CONSOLIDATED/20240312
Published date30 Dicembre 2023
Enactment Date29 Dicembre 2023
Official Gazette PublicationGU n.303 del 30-12-2023
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata»;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;

Visto l'articolo 36 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visti il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile, e il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;

Visti il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario», convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24;

Visto l'art. 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

Rilevata la necessita' di definire le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalita' telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e in ogni caso, assicurando la conformita' al principio di idoneita' del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto;

Rilevata, altresi', la necessita' di adeguare le vigenti regole tecniche riguardanti il processo civile telematico alla disciplina contenuta nel Titolo V-ter («Disposizioni relative alla giustizia digitale») delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nonche' alla disciplina contenuta nell'articolo 36 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, che detta ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione;

Rilevata, ancora, la necessita', di modificare il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, al fine di adeguare in maniera uniforme e comune le regole tecniche dei procedimenti telematici, sia civili che penali, alle disposizioni processuali introdotte con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 e con il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Rilevata, infine, la necessita' di individuare gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonche' i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale;

Sentiti il Consiglio superiore della magistratura, che si e' espresso nella seduta del 6 dicembre 2023, e il Consiglio nazionale forense in data 6 dicembre 2023;

Sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale in data 30 novembre 2023;

Acquisito il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 30 novembre 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2023;

Acquisito il concerto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, espresso in data 28 dicembre 2023, come richiesto dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2023; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalita' telematiche degli atti e documenti, nonche' la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformita' al principio di idoneita' del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

Art 2.

Modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44

  1. Al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. all'articolo 2, comma 1:

      1) alla lettera b), le parole «struttura tecnologica-organizzativa» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforma informatica» e dopo le parole «l'accesso» sono inserite le seguenti: «o il collegamento»;

      2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis): portale dei depositi telematici: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati; b-ter): portale delle notizie di reato: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed a ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato;»;

      3) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis): servizio elettronico di recapito certificato qualificato: il servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);»;

      4) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) identificazione informatica: processo di identificazione dell'utente abilitato interno o esterno per l'accesso ai servizi, alle piattaforme e alle risorse del dominio giustizia, mediante autenticazione elettronica, in conformita' alle disposizioni dettate in materia di identificazione e autenticazione elettronica dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);»;

      5) alla lettera g), dopo le parole «firma elettronica» e' aggiunta la seguente «qualificata» e sono soppresse le parole «avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura»;

      6) dopo la...

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