DECRETO 28 ottobre 2014 - Criteri di accesso e modalita' di utilizzo delle misure di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita». (14A09598)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il Capo II, di tutela della salute della lavoratrice, il Capo III, che disciplina il congedo di maternita', il Capo V, relativo al congedo parentale;

Visto il decreto interministeriale 12 luglio 2007 di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247, nonche' l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che attribuisce a tali lavoratrici un congedo parentale di tre mesi;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e successive modifiche e integrazioni, la quale, all'articolo 4, commi 24 e seguenti, definisce misure sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

Visto l'articolo 4, comma 24, lettera b), della predetta legge 28 giugno 2012, n. 92 che attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternita', per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, la possibilita' di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

Visti i commi 25 e 26 dell'articolo 4 della citata legge 28 giugno 2012, n. 92, a mente dei quali si prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili sono stabiliti i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo delle misure di cui al comma 24, il numero e l'importo dei voucher, ed e', altresi'...

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