DECRETO 27 luglio 2017 - Interventi di rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15. (17A05398)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera f) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, recante norme di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che attribuisce al Dipartimento del Tesoro la gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato e l'esercizio dei diritti dell'azionista;

Visto l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15 (di seguito il "Decreto Legge"), secondo cui "Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da societa' italiane capogruppo di gruppi bancari, secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente Capo II";

Visto l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legge, in forza del quale "per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorita' competente un programma di rafforzamento patrimoniale indicante l'entita' del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonche' il termine per la realizzazione del Programma";

Tenuto conto che, dapprima il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "Banca Monte Paschi" o "Emittente"), in data 29 luglio 2016 e, successivamente, l'Assemblea in sede straordinaria, in data 24 novembre 2016, hanno rispettivamente deliberato una ricapitalizzazione di 5 miliardi di euro al fine di aderire alla richiesta della Banca Centrale Europea concernente la realizzazione di un programma di rafforzamento patrimoniale necessario a colmare le lacune, in termini di capitale regolamentare, emerse in relazione ad una prova di stress basata su uno scenario avverso;

Considerato che l'operazione di ricapitalizzazione di cui al precedente punto non e' stata realizzata per l'impossibilita' di un suo completamento nei termini previsti, a causa della mancata adesione da parte di investitori privati;

Visto l'articolo 14, comma 5, del Decreto Legge, in relazione al quale "se...

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