DECRETO 25 maggio 2020 - Individuazione delle modalita' e dei criteri per l'assunzione di diciotto dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, ruolo di dirigente di esecuzione penale esterna. (20A03806)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 419, della predetta legge, che prevede, al fine di garantire l'efficienza degli uffici di esecuzione penale esterna, che il Ministero della giustizia e' autorizzato, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a diciotto unita' di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria;

Visto altresi' il comma 420 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalita' e i criteri per le assunzioni di cui al comma 419;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, comma 6, il quale prevede che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 1-ter, che prevede, in deroga alle disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento;

nonche' gli articoli 35, sul reclutamento del personale, 38, sull'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea e 52, comma 1-bis, sull'inquadramento e la progressione in carriera dei dipendenti pubblici;

Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la «Delega al Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 154 del 2005, che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo e' chiamato a rispettare nell'adozione dei decreti legislativi attuativi, alla lettera b) prevede...

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