DECRETO 24 ottobre 2023, n. 150 - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonche' il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (23G00163)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Visti gli articoli 141-octies, comma 1, lettera a), 141-novies e 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante

«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»

Visti gli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata»

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati)

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Visto il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con parere n. 305, in data 6 luglio 2023

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023 e nell'adunanza del 10 ottobre 2023

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 ottobre 2023

Di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero della giustizia

b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

c) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»

d) «mediazione»: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa

e) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo

f) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione

g) «organismo»: l'ente pubblico o privato presso cui puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo e in conformita' al presente decreto

h) «organismo ADR»: l'organismo che gestisce le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per gli organismi ADR

i) «lite transfrontaliera»: la controversia di cui all'articolo 12, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

l) «sede operativa»: la sede nella quale puo' svolgersi l'attivita' di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata dal responsabile del registro

m) «regolamento di procedura»: l'atto, adottato dall'organismo, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento

n) «codice etico»: il documento redatto dall'organismo che contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori

o) «indennita'»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione

p) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero comprendente la sezione speciale per gli organismi ADR

q) «responsabile del registro»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco

r) «responsabile dell'organismo»: il soggetto, inserito nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo

s) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, presso i quali si svolge l'attivita' di formazione dei mediatori

t) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo

u) «formatore»: la persona che svolge l'attivita' di formazione dei mediatori

v) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero

z) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero

aa) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica

bb) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato

il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUUE).

Note alle premesse

- Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23

agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di

autorita' sottordinate al ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu' ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

- Si riporta il testo degli articoli 141-octies,

141-novies e 141-decies del decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7

della legge 29 luglio 2003, n. 229):

«Art. 141-octies (Autorita' competenti e punto di

contatto unico). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni di

cui agli articoli 141-nonies e 141-decies, sono designate

le seguenti autorita' competenti:

a) Ministero della giustizia unitamente al

Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al

registro degli organismi di mediazione relativo alla

materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2 e 4,

del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

b) Commissione nazionale per le societa' e la borsa

(CONSOB), di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974,

n. 216, con riferimento ai sistemi di risoluzione

stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi

dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.

179, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico

delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge

23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,

nonche' dei soggetti che si avvalgono delle procedure

medesime

b-bis) l'Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni (IVASS) di cui all'art. 13 del decreto-legge

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135, con riferimento ai sistemi di

risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati

ai sensi dell'art. 187-ter del decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, e dei regolamenti attuativi, e con

oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336

dello stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209

(330)

c) Autorita' per...

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