DECRETO 23 novembre 2023 - Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari europei nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. (24A00134)

IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI,

IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE

E IL PNRR

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare, l'art. 3 concernente la partecipazione all'Unione europea

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 18 concernente l'organizzazione del Dipartimento per le politiche europee

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Sandro Gozi, del 25 maggio 2016, recante la disciplina dell'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche europee

Considerata la comunicazione della Commissione europea COM (2023) 162 final, del 16 marzo 2023 - «The single market at 30» - che propone, tra l'altro, l'istituzione, in ciascuno Stato membro, di un ufficio Mercato unico (Single market office) dotato di risorse adeguate

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

Visto il regolamento (UE) n. 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che ha istituito uno Strumento di sostegno tecnico («Technical support instrument», TSI) alle riforme strutturali

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche

e, in particolare, l'art. 22 concernente «Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri»

Visti i commi 7-bis e 7-ter del richiamato art. 22 del decreto-legge n. 44 del 2023 i quali prevedono, rispettivamente, la soppressione della «Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attivita' volte alla risoluzione delle procedure di infrazione» - istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023 - e l'attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche europee e l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e di due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri

Visto, inoltre, il comma 7-quater dell'art. 22 del citato decreto-legge n. 44 del 2023 che, al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento delle attivita' volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, assegna al Dipartimento per le politiche europee un ulteriore contingente di trenta unita' di personale non dirigenziale

Visto, altresi', il comma 7-quinquies dell'art. 22, del citato decreto-legge n. 44 del 2023 che, per le medesime finalita', assegna al Dipartimento per le politiche europee il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gia' attribuito alla struttura di missione

Visto, infine, il comma 7-sexies, dell'art. 22 del citato decreto-legge n. 44 del 2023, secondo il quale, in sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la richiamata struttura di missione, «sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuita' agli uffici di cui al comma 7-ter nell'ambito del contingente di trenta unita' di cui al comma 7-quater, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-quater, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-bis, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformita' ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne e' stata disposta l'assegnazione alla predetta struttura di missione. Gli incarichi di esperti gia' conferiti presso la citata struttura di missione alla data di cui al comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023 che, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 22, commi da 7-bis a 7-septies, del citato decreto-legge n. 44 del 2023, ha modificato l'art. 18 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, attribuendo al ridenominato Dipartimento per gli affari europei ulteriori funzioni ed un nuovo assetto organizzativo

Ritenuto necessario, alla luce delle predette modifiche, procedere alla definizione dell'organizzazione interna del Dipartimento per gli affari europei

Informate le organizzazioni sindacali

Decreta:

Art. 1

Ambito della disciplina

  1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione interna del Dipartimento per gli affari europei, di seguito denominato

    Dipartimento

    , nella modalita' indicata dai seguenti articoli.

    Art. 2

    Funzioni

  2. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Il Dipartimento, inoltre, fornisce supporto al Ministro per gli affari europei, ove nominato, per lo svolgimento dei compiti allo stesso delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    Art. 3

    Ministro per gli affari europei

  3. Il Ministro per gli affari europei, di seguito denominato

    Ministro

    , e' l'organo di governo del Dipartimento.

  4. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo, nelle aree di propria competenza, le priorita' e gli obiettivi da perseguire e verificando la rispondenza dei risultati all'attivita' amministrativa e la conformita' della gestione agli indirizzi impartiti.

  5. Come disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente il personale della Presidenza, il Ministro puo' avvalersi della collaborazione di consulenti ed esperti.

  6. Il Ministro designa, per quanto di competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

  7. Nelle materie di propria competenza, il Ministro puo', inoltre, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

    Art. 4

    Capo del Dipartimento

  8. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, cura l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento e risponde delle attivita' e dei risultati raggiunti in relazione agli atti di indirizzo politico e agli obiettivi strategici fissati dal Ministro

    coordina, inoltre, le attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, anche nell'ambito delle attivita' dirette al recepimento e all'attuazione della normativa e degli altri atti dell'Unione europea, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento.

  9. Il Capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria tecnica composta da personale non dirigenziale.

  10. In relazione a specifici argomenti di particolare complessita', il Capo del Dipartimento puo' istituire gruppi di lavoro temporanei composti da personale...

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