DECRETO 23 marzo 2023 - Sperimentazione dei progetti regionali sulla cefalea primaria cronica. (23A04100)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 3-septies che disciplina le forme di integrazione socio-sanitaria

Visto l'accordo tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016 di approvazione del «Piano nazionale della cronicita'» che ha definito come strategica l'assistenza socio-sanitaria basata su azioni coordinate ed integrate e ha definito le cinque fasi per la presa in carico delle persone affette da patologie croniche

Vista la legge 14 luglio 2020, n. 81, recante «Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale», che prevede l'adozione di un decreto del Ministro della salute, da adottarsi previa intesa da sancire in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di individuare progetti finalizzati alla sperimentazione della presa in carico delle persone affette da cefalea primaria cronica

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 81 del 2020, che identifica la cefalea primaria cronica come malattia a impatto sociale, se «accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante»

Considerato che i progetti finalizzati sono finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale, tra l'altro, prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con questa Conferenza, puo' vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, da assegnare alle regioni per la predisposizione di specifici progetti, e considerato, pertanto, che non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico della finanza pubblica in quanto le risorse vincolate rientrano nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard

Considerato che le lettere a), b), c), d), e) e f) del richiamato art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 81, definiscono come cefalee primarie croniche le seguenti forme: emicrania cronica e ad alta frequenza, cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici, cefalea a grappolo cronica, emicrania parossistica cronica, cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione e emicrania continua

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' classifica l'emicrania al secondo posto fra tutte le malattie che causano disabilita', in riferimento allo studio del Global burden disease 2017 e riconosce le cefalee tra le patologie ad elevato impatto socio-sanitario (World health organization. The world health report 2001)

Rilevato che gli studi scientifici considerano la cefalea come una condizione patologica molto diffusa in Italia, a prevalenza del genere femminile, con un impatto economico e sociale rilevante

Tenuto conto che, ai sensi della predetta legge n. 81 del 2020, la cefalea primaria cronica presenta le caratteristiche di una malattia ad impatto sociale, investendo sia aspetti di tipo clinico-assistenziali sia la sfera economica e sociale, in quanto interessa una fascia estesa della popolazione, necessita di trattamento continuo a lungo termine, ha una possibile evoluzione invalidante sulla persona, con il coinvolgimento della famiglia e piu' in genere della collettivita', in quanto la cronicita' propria della malattia determina costi apprezzabili a livello sanitario e sociale

Considerato che la classificazione internazionale delle cefalee

International classification of headache disorders

, gennaio 2018, permette di fare diagnosi di qualunque disturbo doloroso cefalico, sia esso primario o secondario

Acquisita l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 marzo 2023

Decreta:

Art. 1

Finalita' ed ambito di applicazione

  1. E' adottato il documento tecnico denominato «Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea primaria cronica» ed e' stabilito l'ammontare massimo delle risorse disponibili per i progetti, nonche' la ripartizione delle stesse tra le regioni, di cui agli allegati 1 e 2, parti integranti del presente decreto.

  2. Con le linee di indirizzo si rende applicativo l'art. 1, comma 2, della legge 14 luglio 2020, n. 81, che prevede l'attivazione di azioni programmatiche regionali finalizzate alla sperimentazione di metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea primaria cronica.

  3. I progetti regionali, di cui al comma 2, sono rivolti a pazienti con cefalea primaria cronica diagnosticata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e cura delle cefalee che ne abbia attestato l'effetto invalidante.

    Art. 2

    Linee di indirizzo

  4. Le linee di indirizzo, di cui all'art. 1, stabiliscono i criteri e le modalita' di trasmissione dei progetti regionali, nonche' le procedure alle quali le regioni dovranno attenersi per la rendicontazione dei risultati raggiunti, come riportato nell'allegato 1.

  5. Le linee di indirizzo hanno la finalita' di garantire, a livello nazionale, l'omogeneita' e l'efficacia della presa in carico delle persone affette da cefalea primaria cronica nelle forme di: emicrania cronica e ad alta frequenza, cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici, cefalea a grappolo cronica, emicrania parossistica cronica, cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione e emicrania continua.

  6. Sono parte integrante delle linee di indirizzo la scheda per la presentazione del progetto regionale (scheda progetto) e la scheda di rendicontazione dei risultati raggiunti a chiusura del progetto regionale (scheda dei risultati raggiunti).

    Art. 3

    Durata dei progetti regionali

  7. I progetti regionali, di cui all'art. 1, hanno una durata biennale per gli anni 2023 e 2024.

  8. Le regioni presentano la deliberazione di giunta regionale o atto equivalente che approva il progetto entro e non oltre il 31 dicembre 2023 al Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria.

  9. La relazione finale dei risultati raggiunti con il progetto viene trasmessa da ciascuna regione al Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, entro e non oltre il 31 gennaio 2025, con deliberazione di giunta regionale o atto equivalente di approvazione.

  10. Il Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, provvede alla valutazione dei risultati raggiunti dalle regioni.

    Art. 4

    Finanziamento dei progetti regionali

  11. Le regioni interessate alla realizzazione dei progetti sono le medesime che accedono all'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale, di cui all'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, tenendo conto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico della Regione Sicilia.

  12. L'assegnazione delle risorse alle regioni avviene tramite lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, anni 2023 e 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  13. Il riparto delle risorse, di cui all'allegato 2, e' calcolato sulla base della popolazione residente ultima disponibile.

  14. Le quote spettanti a ciascuna regione saranno erogate dal Ministero dell'economia e delle finanze subordinatamente all'acquisizione dell'Intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla proposta di delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile avente ad oggetto la ripartizione del Fondo sanitario nazionale degli anni 2023 e 2024.

  15. La mancata trasmissione, da parte delle regioni, dei progetti regionali, o la mancata approvazione dei progetti presentati, o in caso di approvazione dei progetti regionali per un importo inferiore a quanto indicato nell'allegato 2, o in caso di mancata presentazione della relazione finale sui risultati raggiunti con relativa approvazione, entro i termini definiti nel presente atto, comportera' il recupero delle somme erogate negli anni 2023 e 2024.

    Art. 5

    Clausola di invarianza finanziaria

  16. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita' previste dallo stesso si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 23 marzo 2023

    Il Ministro: Schillaci

    Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero...

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