DECRETO 22 marzo 2024 - Elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023. (24A02057)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 3, 31, 32 e 117, comma 1, della Costituzione

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia» e successive modifiche e integrazioni

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del Ministero della salute

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, il quale prevede che «con decreto del Ministro della salute, e' definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a) e 4, comma 1»

Ritenuto di definire l'elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori in attuazione di quanto disposto dal citato art. 5, comma 2, della legge n. 193 del 2023 e di doverne altresi' prevedere l'aggiornamento periodico

Decreta:

Art. 1

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 dicembre 2023, n. 193, per le patologie previste dalla tabella di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1 e 4, comma 1, si matura nei termini indicati nello stesso allegato.

  2. l'allegato I e' aggiornato, ove occorra, entro il 31 dicembre di ogni anno.

    Art. 2

    Clausola di invarianza finanziaria

  3. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    Art. 3

    Entrata in vigore

  4. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 22 marzo 2024

    Il Ministro: Schillaci

    Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del...

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