LEGGE 7 dicembre 2023, n. 193 - Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Coming into Force02 Gennaio 2024
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2023/12/18/23G00206/CONSOLIDATED/20240312
Published date18 Dicembre 2023
Enactment Date07 Dicembre 2023
Official Gazette PublicationGU n.294 del 18-12-2023
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.

Oggetto, finalita' e definizione

  1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparita' di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parita' di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021, nonche' dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

  2. Per « diritto all'oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni ne' subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.

Art 2.

Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi

  1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche' nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non e' ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da piu' di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo e' ridotto della meta' nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di eta'. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilita' dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

  2. In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui e' fatta espressa menzione nei moduli o...

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