DECRETO 22 giugno 2022, n. 128 - Regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato

Coming into Force13 Settembre 2022
Enactment Date22 Giugno 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/08/29/22G00137/ORIGINAL
Published date29 Agosto 2022
Official Gazette PublicationGU n.201 del 29-08-2022
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1, comma 1008, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che «la gestione e la valorizzazione, in aggiunta alle funzioni gia' esercitate in ordine agli immobili, dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonche' dei diritti e dei beni immateriali», relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito di eredita' vacanti di cui all'articolo 586 del codice civile, situati nel territorio nazionale, sono affidate all'Agenzia del demanio;

Visto, altresi', il comma 1009 del citato articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinati i criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato;

Visto l'articolo 528, primo comma, del Regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, recante «Codice civile», secondo il quale «Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso dei beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'»;

Visto l'articolo 586 del codice civile, il quale stabilisce che «In mancanza di altri successibili, l'eredita' e' devoluta allo Stato. L'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non puo' farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati»;

Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;

Visto il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;

Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto l'articolo 65, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, con il quale l'Agenzia del demanio e' stata trasformata in ente pubblico economico;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 27 gennaio 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 aprile 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n...

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