DECRETO 22 febbraio 2018 - Attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la parita' di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonche' per la liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a.». (18A03712)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, (il «decreto-legge») recante «Disposizioni urgenti per assicurare la parita' di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonche' per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a.», convertito con legge 31 luglio 2017, n. 121;

Visti, in particolare, a) l'art. 3, del decreto-legge, che, tra l'altro, prevede che «Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'art. 2741 del codice civile: a) le passivita' indicate all'art. 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv) del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

  1. i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o delle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;

  2. le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passivita'.»;

  3. l'art. 4, del decreto-legge, che, tra l'altro, prevede al comma 1 che «Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito con il decreto o i decreti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con uno o piu' decreti: a) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione: i. degli obblighi derivanti dal finanziamento erogato dal cessionario o da societa' che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo bancario di una delle Banche, a copertura dello sbilancio di cessione, definito in esito alla due diligence di cui al comma 4 e alle retrocessioni di cui al comma 5, lettera a);

    la garanzia non puo' essere concessa per un importo massimo di euro 5.351 milioni elevabile fino a euro 6.351 milioni a seguito della predetta due diligence;

    ii. degli obblighi di riacquisto dei crediti indicati dal comma 5, lettera b), per un importo massimo di 4.000 milioni;

  4. fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui all'art. 3, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un importo massimo di €

    3.500 milioni;

  5. concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT