DECRETO 21 novembre 2017 - Prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti di sofferenza (GACS) di cui al Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49. (17A08257)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2016) 873 final del 10 febbraio 2016, avente ad oggetto lo «Schema di garanzia statale italiano» (Case SA 43390 2016/N - Italy) relativo al programma di cartolarizzazione per il sistema bancario italiano avente come sottostante crediti deteriorati, con la quale la Commissione ha concluso che la misura notificata dall'Italia non costituisce un aiuto di Stato ai sensi della normativa UE in materia;

Visto il Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 2016, n. 49, recante la disciplina in materia di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del predetto decreto-legge, il quale prevede che «il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "societa' cedenti", aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni indicati nel presente Capo.»;

l'art. 3, comma 2, del predetto decreto-legge, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1, fino ad un massimo di ulteriori 18 mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea;

Visto, altresi', l'art. 9, comma 1, del predetto decreto-legge che prevede che, ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole societa' (credit default swap - CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a: i) BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB+/Ba1 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB-/...

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