DECRETO 2 settembre 2019 - Liquidazione coatta amministrativa della «Residence Cavour - societa' cooperativa», in Rimini e nomina del commissario liquidatore. (19A05767)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della societa' cooperativa «Residence Cavour - societa' cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €

5.969,48, si riscontra una massa debitoria di €

60.102,83 ed un patrimonio netto negativo di €

-54.133,35;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa e' rilevabile, altresi', dalla presenza di ingenti debiti che la cooperativa non e' in grado di pagare, insorti in seguito al mancato pagamento da parte del «Consorzio Malatesta», societa' partecipata della cooperativa in oggetto, delle rate di interessi su finanziamenti contratti, per cui la «Banca delle Marche» ha comunicato il recesso unilaterale dai conti correnti accesi dal «Consorzio Malatesta» e garantiti in parte dalla cooperativa in oggetto, procedendo con la risoluzione dei contratti, con il trasferimento a sofferenze della posizione del consorzio e con messa in mora dei garanti, chiedendo loro il pagamento della parte da ognuno garantita;

Considerato che in data 25 luglio 2018 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma puo' comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra...

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