DECRETO 2 aprile 2021 - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino». (21A02161)

IL DIRETTORE GENERALE

per la promozione della qualita'

agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento

(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamento UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 23 luglio 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Bardolino»

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da, ultimo, aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Bardolino»

Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Veneto, su istanza del Consorzio per la tutela del vino Bardolino DOC con sede in Bardolino (VR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini

Bardolino

nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:

e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto

e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 15 dicembre 2020, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Bardolino»

conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2021, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla citata data

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela del vino Bardolino DOC in data 5 febbraio 2021, prot. n. 01-21ptb, intesa ad applicare le modifiche al disciplinare in questione relative al riconoscimento delle sottozone anche per le produzioni dei vini atti a diventare «Bardolino» DOC derivanti dalla campagna vendemmiale 2020/2021, a condizione che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'allegato 1 all'annesso disciplinare per dette sottozone, nonche' per stabilire un termine per lo smaltimento delle etichette detenute dalle ditte interessate che non siano conformi alle nuove disposizioni stabilite all'art. 7 dell'annesso disciplinare

Ritenuto che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Bardolino» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche, nonche' per rendere applicabili le modifiche in questione anche nei riguardi delle le partite di vini derivanti dalla vendemmia 2020 per talune tipologie vini e per lo smaltimento delle etichette nei termini di cui alla richiamata richiesta del Consorzio di tutela del vino Bardolino del 5 febbraio 2021

Considerato inoltre che tra le predette modifiche ordinarie del disciplinare in questione vi figura anche il riconoscimento della sottozona «Montebaldo», che e' riferita all'entita' geografica del Monte Baldo che ricade anche sul territorio della Provincia di Trento

Visto l'accordo stipulato in data 20 giugno 2019 tra il citato Consorzio di tutela del vino «Bardolino», il Consorzio di tutela

Vini dei Forti

, con sede in Avio (TN) e il Consorzio di tutela dei vini del Trentino, con sede in Trento, intesa a condividere il citato nome geografico «Monte Baldo» anche per l'eventuale riconoscimento della omonima sottozona di taluni vini DOP tutelati dai citati Consorzi e ricadenti in Provincia di Trento, qualora la stessa sottozona venga espressamente prevista nei rispettivi disciplinari, alle condizioni stabilite dall'art. 29, comma 2, della legge n. 238/2016 e nel rispetto delle relative norme procedurali

Ritenuto che, coerentemente al predetto accordo, il riconoscimento della citata sottozona «Montebaldo» per la DOC dei vini «Bardolino», di cui alle modifiche ordinarie da approvare con il presente decreto, non pregiudica l'eventuale futuro riconoscimento di altre sottozone riferite al nome geografico «Monte Baldo» per altre denominazioni d'origine ricadenti nella Provincia di Trento, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla richiamata normativa nazionale

Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d)

Decreta:

Art. 1

  1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Bardolino», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2021.

  2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Bardolino», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

    Art. 2

  3. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  4. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a...

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