DECRETO 19 dicembre 2023 - Registro delle istituzioni scientifiche pubbliche o private autorizzate alla fruizione della disciplina semplificata prevista dalla Convenzione CITES e dal regolamento CE n. 338/97. (24A01237)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'

E DELLA RICERCA

Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, ed in particolare l'art. VII, paragrafo 6

Vista la risoluzione 11.15 della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione CITES come da ultimo modificata alla diciottesima Conferenza degli Stati Parte della Convenzione concernente i prestiti non commerciali, le donazioni e gli scambi di esemplari da museo e da erbario e di campioni diagnostici o forensi

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'art. 7, paragrafo 4

Visto il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'art. 52 e l'allegato XI

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modifiche, nonche' norme per la commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica»

Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 8, della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, che prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del registro delle istituzioni scientifiche

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 marzo 1994 recante

Istituzione del registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)

, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994

Decreta:

Art. 1

Istituzione del registro delle istituzioni scientifiche di cui

all'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione CITES

  1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale patrimonio naturalistico e mare, il registro delle istituzioni scientifiche pubbliche o private autorizzate alla fruizione della disciplina semplificata prevista dall'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione CITES e dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97.

    Art. 2

    Requisiti

  2. Possono presentare domanda di iscrizione al registro di cui all'articolo precedente le istituzioni scientifiche pubbliche o private che possiedono i seguenti requisiti indicati nella risoluzione 11.15 (rev. CoP18) della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione CITES, paragrafo 3, lettera g), punto vi):

    ...

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