DECRETO 18 ottobre 2023 - Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 2019/787, n. 1235/2021 e n. 1236/2021, per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare e la cancellazione della registrazione. (24A00212)

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE

E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 aprile 2019 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

Visto il regolamento delegato (UE) della Commissione n. 2021/1235 che integra il regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro

Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2021/1236 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare, la cancellazione della registrazione, l'utilizzo del simbolo e del controllo

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5195 del 13 maggio del 2010 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo ed ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' nei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 383250 del 20 luglio 2023, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 e successive modificazioni ed integrazioni

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale sono stati nominati i Ministri, in particolare, l'on. Francesco Lollobrigida Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste

Ritenuto di dover adottare le disposizioni nazionali applicative della richiamata normativa comunitaria per la presentazione e l'esame delle domande di registrazione delle IG delle bevande spiritose

Acquisita l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 12 ottobre 2023

Decreta:

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - Ufficio PIUE VII - pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it

    b) ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero

    c) Regione: la competente regione o provincia autonoma sul cui territorio insiste la produzione interessata alla registrazione

    d) regolamento: il regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 aprile 2019 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche e che abroga il regolamento (CE) 110/2008

    e) bevanda spiritosa: bevanda alcolica che soddisfa i requisiti previsti dall'art. 2 del regolamento

    f) regolamento delegato: il regolamento delegato (UE) n. 2021/1235 che integra il regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro, successive modificazioni ed integrazioni

    g) regolamento di esecuzione: il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1236 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare, la cancellazione della registrazione, l'utilizzo del simbolo e del controllo, successive modificazioni ed integrazioni

    h) regolamento sui controlli: il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari

    i) Indicazione geografica, IG: l'indicazione che, ai sensi della definizione di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2019/787, identifica una bevanda spiritosa originaria del territorio italiano, di una regione o localita' italiana, quando una determinata qualita', la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa e' essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica

    j) disciplinare: il disciplinare di produzione di una bevanda spiritosa designata da IG di cui all'art. 22 del regolamento (UE) 2019/787

    k) documento unico: il documento unico riepilogativo del disciplinare, di cui all'art. 23 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 2019/787

    l) richiedente: il gruppo di produttori di materie prime o trasformatori della bevanda spiritosa di cui all'art. 3 punto 6 del regolamento (UE) 2019/787 e successive modificazioni ed integrazioni e/o la singola persona fisica e giuridica, le cui attivita' siano previste nel disciplinare di produzione della bevanda spiritosa di cui si chiede la registrazione, ovvero, qualora esistente, il consorzio di tutela riconosciuto cosi' come definito alla successiva lettera l)

    m) consorzio di tutela riconosciuto: consorzio di tutela con attivita' esterna, istituito secondo le disposizioni di cui al Libro V, Titolo X, Capo II del codice civile, riconosciuto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 383250 del 20 luglio 2023, che svolge le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, cura generale delle indicazioni geografiche e vigilanza della relativa IG e che agisce, ai fini del presente decreto, in sostituzione del richiedente

    n) domanda di registrazione/di modifica del disciplinare di un'indicazione geografica: domanda presentata dal richiedente, contestualmente, se del caso, alla regione ed al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste

    o) Accredia: Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano che attesta la competenza, l'indipendenza e l'imparzialita' degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura, in applicazione del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

    p) organismo di controllo: autorita'...

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