DECRETO 15 giugno 2015 - Modalita' di trasmissione agli enti creditori, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, dell'elenco delle quote annullate e di quelle di rimborso agli agenti della riscossione delle spese esecutive sostenute per tali ruoli. (15A04675)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati e che, ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere;

Visto l'articolo 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che, per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, cioe' di importo superiore a duemila euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attivita' di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalita' stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527;

Visto l'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che, ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilita' amministrativo e contabile;

Visto l'articolo 1, comma 529-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 228, introdotto dell'articolo 10, comma 3, lett. a) della legge 30 ottobre 2014, n. 161, il quale prevede che "I commi 527, 528 e 529 non si applicano ai crediti iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lett. a) e b) della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all'importazione.";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito";

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante norme per il riordino del servizio nazionale della riscossione...

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