DECRETO 14 marzo 2019 - Certificazione del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, per l'anno 2018. (Decreto n. 38605). (19A02067)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il comma 465 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che prevede che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;

Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, viene affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge e' nella disponibilita' dell'ente che lo realizza»;

Considerato che la piena attuazione delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 determina maggiori oneri per la finanza pubblica e, di conseguenza, trova applicazione il comma 13, dell'art. 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il comma 13, dell'art. 17, della richiamata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerata la necessita' di un intervento legislativo di adeguamento della disciplina del pareggio di bilancio prevista dall'art. 1, commi da 463 a 484 della legge n. 232 del 2016, in attuazione degli articoli 9 e 10 della legge n. 243 del 2012, alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, nel rispetto delle disposizioni recate dal citato comma 13, dell'art. 17, della legge n. 196 del 2009;

Visto il comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con tempi e modalita' definiti con decreti del predetto Ministero, sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 182944 del 23 luglio 2018, che definisce le modalita' di trasmissione e i prospetti del monitoraggio periodico al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2018 per acquisire le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in attuazione di quanto disposto dal comma 469 del medesimo art. 1;

Visto l'art. 13, comma 04, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2018, n. 25, di modifica alla circolare 20 febbraio 2018, n. 5, che, a seguito delle richiamate sentenze della Corte costituzionale dispone che, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della citata circolare n. 5, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio;

Vista l'integrazione del prospetto del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT