DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. (17G00023)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5;

Viste le linee guida Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste della Commissione europea di giugno 2012;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, gli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettere c) e f);

Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 «Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare» convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 205 e, in particolare, l'articolo 2-bis;

Considerato che il regime dei sottoprodotti contribuisce alla dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in quanto favorisce l'innovazione tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo, limita la produzione di rifiuti, nonche' riduce il consumo di materie prime vergini;

Considerato che l'impiego dei sottoprodotti non puo' prescindere da un quadro normativo e amministrativo certo, con particolare riferimento alle modalita' con le quali il produttore e l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti e alcune modalita' con le quali il detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al citato articolo 184-bis, comma 1;

Vista la notifica di cui alla direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri effettuata con nota dell'8 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonche' per assicurare maggiore uniformita' nell'interpretazione e...

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