DECRETO-LEGGE 3 novembre 2008, n. 171 - Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare

Coming into Force05 Novembre 2008
Enactment Date03 Novembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/11/04/008G0199/CONSOLIDATED/20140624
Published date04 Novembre 2008
Official Gazette PublicationGU n.258 del 04-11-2008
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure idonee per il rilancio competitivo del settore agroalimentare colpito da una grave crisi congiunturale, al fine di consentire agli operatori del comparto di partecipare in modo concorrenziale alle dinamiche del mercato, nonche' di adottare misure di intervento nel campo delle bioenergie, del finanziamento degli investimenti e degli enti irrigui;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 1088 e' sostituito dal seguente: "1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, e' riconosciuto per gli anni 2008 e 2009 un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualita', ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'allegato I, purche' non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.";

  2. il comma 1089 e' sostituito dal seguente: "1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 e' riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.";

  3. al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: "o di lavoro autonomo" sono soppresse;

2) il terzo periodo e' soppresso.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure idonee per il rilancio competitivo del settore agroalimentare colpito da una grave crisi congiunturale, al fine di consentire agli operatori del comparto di partecipare in modo concorrenziale alle dinamiche del mercato, nonche' di adottare misure di intervento nel campo delle bioenergie, del finanziamento degli investimenti e degli enti irrigui;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 (Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero)

((1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 1088 e' sostituito dal seguente: "1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualita', ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purche' non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.";

  2. il comma 1089 e' sostituito dal seguente: "1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 e' riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.";

  3. al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o di lavoro autonomo" sono soppresse;

2) il terzo periodo e' soppresso.

3) all'ultimo periodo, le parole: "e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti:

"40 milioni di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009".

  1. I commi 380 e 381 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.))

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure idonee per il rilancio competitivo del settore agroalimentare colpito da una grave crisi congiunturale, al fine di consentire agli operatori del comparto di partecipare in modo concorrenziale alle dinamiche del mercato, nonche' di adottare misure di intervento nel campo delle bioenergie, del finanziamento degli investimenti e degli enti irrigui;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 (Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 1088 e' sostituito dal seguente: "1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualita', ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purche' non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.";

    2. il comma 1089 e' sostituito dal seguente: "1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 e' riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.";

    3. al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: "o di lavoro autonomo" sono soppresse;

    2) il terzo periodo e' soppresso. 3) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2008, N. 207, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 27/2/2009, N. 14.

  2. I commi 380 e 381...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT