DECRETO 13 giugno 2017 - Verifiche iniziali e periodiche di funzionalita' e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', modalita' di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale. (17A05179)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

Visto l'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, «regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

Visto l'art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocita';

Visto l'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocita';

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 ottobre 1997 recante «Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita' e loro modalita' di impiego»;

Visto l'art. 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Visti in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non e' necessaria la contestazione immediata della violazione;

ed i commi 1-ter ed 1-quater, che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali e' possibile effettuare il rilevamento a distanza e in modo automatico, tra...

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