DECRETO 13 aprile 2021 - Nuove modalita' e procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - Sessione 2020. (21A02327)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante «misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19», in corso di conversione

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive modificazioni

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 2020, con il quale e' stata indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo degli avvocati presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento per l'anno 2020

Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 2021 di nomina delle sottocommissioni di cui all'art. 22, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e all'art. 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Ritenuta la necessita' di procedere alla integrazione e rimodulazione delle sottocommissioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 31 del 2021

Viste le designazioni del Consiglio nazionale forense relative agli avvocati da nominare quali componenti delle predette commissioni

Ritenuto, in considerazione della necessita' di procedere in tempi strettissimi alla integrazione e rimodulazione delle sottocommissioni onde consentire il tempestivo svolgimento delle prove, che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere esclusa, ricorrendo le particolari esigenze di celerita' di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Ritenuta la necessita' di nominare, per le Corti di appello per le quali non sono pervenute designazioni da parte delle competenti Universita', i professori e ricercatori universitari componenti delle sottocommissioni di esame scegliendoli secondo il criterio delle materie oggetto di insegnamento e, in secondo luogo, applicando il criterio della turnazione, alla luce delle pregresse partecipazioni e, a parita', della minore eta' anagrafica

Considerata, inoltre, la necessita' di fornire le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita' delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19...

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