DECRETO 12 gennaio 2015 - Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il triennio 2013-2015 nell'ambito della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia. (15A01031)

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, di recepimento dell'Accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia;

Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, che fissa, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in tre unita', il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera diplomatica;

Visto il combinato disposto dell'art. 112, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, cosi' come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dell'art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, il quale prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di tre distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio;

Visto l'art. 7, comma 1 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, il quale ha stabilito che a fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, gia' attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ivi compreso quello dell'art. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale, di conseguenza il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del...

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