DECRETO 11 maggio 2017 - Soppressione delle gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria. (17A03356)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge n. 196 del 2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 44-ter, comma 2, della predetta legge n. 196/2009, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate ...» le «... gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. ...» e «... le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. ...»;

Visto l'art. 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede la soppressione delle contabilita' speciali scolastiche dall'anno 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, recante: «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017, e in particolare l'art. 2, nel quale si prevede che: in attuazione del comma 2 dell'art. 44-ter della predetta legge n. 196 del 2009 sono individuate le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva;

la soppressione delle predette gestioni e' operata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione;

entro i trenta giorni precedenti alla data...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT