DECRETO 1 giugno 2021 - Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. (21A03590)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:

«testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate

«tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, lettere a) concernente i criteri di formazione della tabella I

Vista la convenzione sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo del 1961 e il protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972 a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 5 giugno 1974, n. 412

Tenuto conto delle note pervenute nel primo semestre dell'anno 2020 da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove molecole tra cui metossipropamina, BOH-PHP, etazene, brorfina, BOH-2C-B, 5-MeO-AI, PTI-3, metodesnitazene, N-metil-triptamina identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze

(EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo gennaio-giugno 2020

Considerato che le sostanze metossipropamina, BOH-PHP, etazene, BOH-2C-B, metodesnitazene, N-metil-triptamina sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella tabella I di cui al testo unico

Considerato che la sostanza brorfina e' una piperidina benzimidazolone che presenta una somiglianza strutturale con lo stupefacente analgesico bezitramide controllato a livello internazionale in quanto incluso nell'allegato I della Convenzione unica delle nazioni unite sugli stupefacenti del 1961e che tale molecola viene descritta come «depressivo del sistema nervoso centrale»

Considerato che 5-MeO-AI e' un aminoindano riconducibile per struttura alla molecola 2-aminoindano, formalmente notificata nel 2006, ed...

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