Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari gia' dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma una tantum.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari gia' dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma, sono sostituiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo consenso espresso dall'avente diritto, dalla somma una tantum di cui al comma 2.

  2. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, all'avente diritto che abbia espresso il proprio consenso in conformita' al comma 1 del presente articolo, e' corrisposta, tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara, una somma una tantum pari al doppio del totale degli assegni in godimento negli ultimi quattro anni.

  3. Le modalita' di corresponsione della somma una tantum di cui al presente articolo, nonche' le informazioni da comunicare ai beneficiari, ai fini della manifestazione del consenso di cui al comma 1, sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare che l'impegno di spesa si verifichi nell'anno 2004.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tascritti.

    Nota all'art. 1.

    - Gli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, 1117 (Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo gia' dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea), sono i seguenti

    ´Art. 1. - Al personale civile e militare libico ed eritreo gia' dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea e' riconosciuto, in relazione alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, per la Libia, e del...

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