La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

AutoreAurelio Panetta
Pagine73-75
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giur
Rivista penale 6/2016
LEGITTIMITÀ
LA DECLARATORIA
DI ESTINZIONE DEL REATO
PER PRESCRIZIONE PREVALE
SULLA ESCLUSIONE
DELLA PUNIBILITÀ
PER PARTICOLARE TENUITÀ
DEL FATTO
di Aurelio Panetta
Una necessaria premessa
La Corte di cassazione, con la annotata sentenza, tor-
na ad occuparsi del nuovo istituto della non punibilità
per particolare tenuità del fatto, introdotto dal D.L.vo 16
marzo 2015 n. 28. (v. in dottrina AMARELLI, L’esclusione
della punibilità per particolare tenuità del fatto. Inqua-
dramento dommatico, prof‌ili politico-criminali e proble-
mi applicativi del nuovo articolo 131-bis (prima parte),
in Studium Iuris, 2015, 96; APRILE, Commento all’art.
131 bis c.p. in G. LATTANZI – E. LUPO (a cura di), Codice
penale commentato. Rassegna di giurisprudenza e dottri-
na, Appendice di aggiornamento, vol. III, Giuffrè, 2015,
326 e ss.; CORBO – FIDELBO (a cura di), Problematiche
processuali riguardanti l’immediata applicazione della
“particolare tenuita? del fatto” Rel. n. III/febbraio/2015,
30 aprile 2015, in www.cortedicassazione.it; BARTOLI,
L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto, in Dir. pen. e proc., 2015, 517; BRONZO, Interroga-
tivi sull’archiviazione per particolare tenuità del fatto, in
www.lalegislazionepenale.eu 21 settembre 2015; LEOPIZ-
ZI, De minimis non curat praetor? Il principio di offen-
sività e la nuova esimente della particolare tenuità del
fatto, in Giust. pen., 2015, 257 ss.; MANTOVANI, La non
punibilità per particolare tenuità del fatto, in Giust. pen.,
2015, 321, ss.; MARANDOLA, L’esclusione della punibi-
lità per particolare tenuità di fatto, in Dir. pen. e proc.,
2015, 792 ss.; PACIFICI, La particolare tenuità dell’offesa:
questioni di diritto sostanziale, in www.penalecontempo-
raneo.it 14 luglio 2015; PADOVANI, Un intento def‌lattivo
dal possibile effetto boomerang, in Guida dir. 2015, 19;
PALAZZO – SPANGHER, Sistema sanzionatorio e processo
penale: lavori in corso, in Giur. It.Gli Speciali, 2015).
Si tratta di un istituto, di natura indubbiamente so-
stanziale (ciò per ragioni di carattere sistematico e for-
male) che concorre a delimitare i conf‌ini dell’intervento
punitivo dello Stato, intervenendo di fatto sull’ipertro-
f‌ia del diritto penale, sull’intasamento del sistema pro-
cessuale e sul sovraffollamento del sistema carcerario
(APRATI, Le regole processuali della dichiarazione di
particolare tenuità del fatto, in Cass. pen. 2015, 131). Ed
è evidente che il legislatore ha esplicato una complessa
elaborazione per def‌inire l’ambito dell’istituto. Da un lato
ha compiuto una graduazione qualitativa, astratta, basata
sull’entità e sulla natura della pena; e vi ha aggiunto un
elemento d’impronta personale, pure esso tipizzato, tas-
sativo, relativo alla abitualità o meno del comportamento.
Dall’altro lato ha demandato al giudice una ponderazione
quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di
evento, nonché al grado della colpevolezza. Ha inf‌ine li-
mitato la discrezionalità del giudizio escludendo alcune
contingenze ritenute incompatibili con l’idea di speciale
tenuità: motivi abietti o futili, crudeltà, minorata difesa
della vittima (Cass. S.U., 25 febbraio 2016 n. 13682, in
www.cortedicassazione.it).
La nuova “causa di non punibilità”, ha posto però e da
subito non poche diff‌icoltà interpretative spesso legate
alla introduzione di concetti nuovi e soprattutto ad un
nuovo modo di pensare la sanzione penale (Cass. sez. III,
7 maggio 2015, n. 21014, in www.cortedicassazione.it). Si
è pure posto in luce qualche paura espressa da chi teme
che la nuova f‌igura, consentendo di devitalizzare vicende
marginali, f‌inisca con il depotenziare il principio di offen-
sività quale chiave per la congrua restrizione dell’area del
penalmente rilevante.
Ora, un importante elemento di rif‌lessione va indivi-
duato nell’intendere se in relazione ad un reato già estinto
per il decorso del termine di prescrizione, possa essere ri-
levata la causa di non punibilità della particolare tenuità
del fatto.
Si impone così il problema del concorso tra le due
cause di estinzione del reato e non punibilità. Nella occa-
sione, la Corte ha concluso condivisibilmente, per una so-
luzione negativa. È pertanto possibile limitarsi ad alcune
brevi considerazioni.
Il caso (in breve)
In una vicenda connessa alla condanna di C.F. per il
reato di cui all’art. 47 ter legge n. 354/1975, in relazione
all’art. 385 c.p. per essersi allontanato senza autorizza-
zione dal domicilio protetto – in quanto collaboratore di
giustizia - dove era sottoposto alla misura della detenzio-
ne domiciliare, il difensore dell’imputato ricorrendo in
Cassazione avverso la pronuncia della Corte d’appello di
Bologna, eccepiva tra l’altro l’intervenuta prescrizione del
reato e con motivi nuovi prospettava alla Corte di valutare
la possibilità di applicare al caso di specie la causa di non
punibilità per particolare tenuità del fatto, trattandosi di
fatto occasionale.
La decisione. La Corte di cassazione affrontando la
questione ha annullato senza rinvio ed espressamente ai
sensi dell’art. 129 comma 1 c.p.p. la sentenza impugnata
perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte, ha
inoltre opportunamente precisato che l’argomentare del

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