Ammissibilità della domanda di revoca della declaratoria di delinquenza abituale al di fuori dei procedimenti di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza

AutoreFederico Molesti
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Il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte di appello di Milano ha affrontato per la prima volta (non risultano precedenti editi sul punto) - e risolto - il problema dell'ammissibilità della domanda dell'interessato, volta a chiedere al magistrato di sorveglianza la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, al di fuori dei procedimenti di sorveglianza concernenti il riesame della pericolosità sociale e, più genericamente, le misure di sicurezza (applicazione, trasformazione e revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza).

Non c'è bisogno di particolare illustrazione per apprezzare il rigore logico-giuridico con il quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha interpretato la disposizione di cui all'art. 69, quarto comma, della L. n. 354/75. È infatti dalla stessa formulazione letterale della norma che il tribunale ha dedotto la possibilità, per l'interessato, di richiedere, in ogni tempo, l'eventuale revoca della declaratoria di delinquenza qualificata. Il magistrato di sorveglianza è infatti investito di un doppio potere (come si evince dall'uso dell'avverbio altresì inserito nel testo della disposizione): uno concernente il riesame della pericolosità sociale e, per conseguenza, d'intervento sulle misure di sicurezza; l'altro di provvedere all'eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale e per tendenza. Questi due poteri hanno un «collegamento funzionale», sottolinea il tribunale, ma non temporale. Vale a dire: sarà opportuno che la eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza qualificata avvenga «in occasione» dei procedimenti concernenti le misure di sicurezza ed il riesame della pericolosità sociale, ma non c'è necessità della contestualità di tali provvedimenti potendo il magistrato di sorveglianza provvedere all'eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza qualificata in ogni momento in cui ritenga che sia cessata la causa che ha determinato tale dichiarazione: e cioè in ogni tempo.

La decisione in commento si fa apprezzare, oltretutto, perché interpreta la disposizione di cui all'art. 69, quarto comma, O.P. in senso costituzionalmente orientato.

Riservare infatti l'eventuale revoca della declaratoria di delinquenza abituale o professionale (per il delinquente per tendenza soccorre l'art. 679/1 c.p.p. anche se non è ben chiaro il motivo per il quale è previsto che il magistrato di sorveglianza possa provvedere alla revoca della tendenza a...

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