Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine505-510

Page 505

@I. CORTE COSTITUZIONALE 23 febbraio 2009, n. 57 (c.c. 28 gennaio 2009). Pres. Amirante - Rel. Quaranta - Imp. R.S

Guida in stato di ebbrezza - Stato di «ebbrezza sintomatica» - Reato commesso anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 117/2007 - Applicabilità del trattamento sanzionatorio più lieve previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 186 c.s. e non già di quello di cui alla lettera c) del medesimo comma - Rifiuto di sottoposizione ad esame alcolimetrico - Omessa previsione quale fattispecie di reato - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Questioni di costituzionalità dirette non già alla caducazione di norme penali di favore ma ad interventi manipolativi con effetti in malam partem preclusi alla Corte - Questioni manifestamente inammissibili di legittimità costituzionale.

Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2 e 7 dell’art. 186 c.s., il primo «nella parte in cui omette di sanzionare con la pena e le sanzioni amministrative accessorie», previste dalla lettera c) del medesimo comma, «il fatto di guida in stato di ebbrezza accertato in via sintomatica», il secondo, invece, «nella parte in cui sanziona esclusivamente quale illecito amministrativo», e non quale reato punito ai sensi del comma 2, lettera c), del medesimo art. 186, «il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti» di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo (1).

@II. CORTE DI CASSAZIONE 11 febbraio 2009, n. 50 (c.c. 14 gennaio 2009). Pres. Flick - Rel. Finocchiaro - X c. Y

Guida in stato di ebbrezza - Rifiuto di sottoposizione ad esame alcolimetrico - Omessa previsione quale fattispecie di reato - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Petitum oscuro e impugnazione di norma di cui il rimettente non deve fare applicazione - Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale.

È inammissibile, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 7 c.s., come sostituito dall’art. 5 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), conv. con modif. in L. 2 ottobre 2007, n. 160 (recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), dal momento che «la sanzione pecuniaria prevista per il caso di rifiuto dell’accertamento determina una discriminazione tra coloro che si sottopongono all’alcooltest e coloro che non vi si sottopongono, perché grazie al loro stato economico potranno essere liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di superamento dei limiti, con un periodo massimo di sospensione della patente di guida fino a due anni, ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi». (Nuovo c.s., art. 186) (2).

    (1) La questione sollevata relativamente al comma 2 dell’art. 186 trova riscontro in una recente pronuncia di legittimità: Cass. pen., sez. IV 30 giugno 2008, Ouhda, in questa Rivista 2009, 317, secondo la quale il giudice, per accertare la sussistenza dello stato di ebbrezza, può avvalersi delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori unicamente con riguardo alla fattispecie meno grave di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), c.s., laddove per le fattispecie più gravi di cui alle lettere b) e c) della stessa norma è necessario l’accertamento tecnico del livello effettivo di alcool nel sangue. Per quanto invece, concerne il comma 7 dell’art. 186 si rimanda alla nota seguente. Per entrambe le questioni valgono, comunque, i principi espressi dalle citate sentenze Corte cost. 23 novembre 2006, n. 394, in Giur. cost. 2006, 6; Corte cost. 1 agosto 2008, n. 324, in Guida al diritto 2008, 39, 80, secondo le quali alla Corte costituzionale è precluso adottare pronunce in malam partem in materia penale stante il principio della riserva di legge sancito dall’art. 25, comma 2, Cost., il quale, stabilendo che «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso», rimette al solo legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, restando escluso che la Corte costituzionale possa creare nuove fattispecie criminose o estendere quelle esistenti a casi non previsti, ovvero incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità.

    (2) La questione in oggetto non risulta essere mai stata sollevata. Per una panoramica sul reato di guida in stato di ebbrezza, v. in dottrina L. BENINI, G.A. DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, Tribuna Juris, Ed. La Tribuna, Piacenza 2009.

I.

RITENUTO IN FATTO. 1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice dellaPage 506 strada), nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dell’art. 5 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160.

I citati commi 2 e 7 dell’art. 186 del codice della strada sono censurati, rispettivamente, il primo «nella parte in cui omette di sanzionare con la pena e le sanzioni amministrative accessorie», previste dalla lettera c) del medesimo comma, «il fatto di guida in stato di ebbrezza accertato in via sintomatica», il secondo, invece, «nella parte in cui sanziona esclusivamente quale illecito amministrativo, e non quale reato punito ai sensi del comma 2, lettera c), del medesimo articolo 186, «il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti» di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo.

1.1. – Premette il remittente di dover decidere in ordine alla richiesta – formulata il 3 gennaio 2008 dal pubblico ministero presso il Tribunale milanese – di emissione di decreto penale di condanna alla pena di 900 euro di ammenda, nei confronti di un imputato colto, in data 17 giugno 2007, alla guida di un’autovettura in «stato di ebbrezza sintomatica», in conseguenza «dell’uso di bevande alcoliche».

L’applicazione di tale trattamento sanzionatorio, precisa ancora il giudice a quo, appare «giustificata», in forza di quanto previsto dall’art. 2, quarto comma, del codice penale; in relazione, difatti, all’ipotesi della guida di ebbrezza accertata «in via sintomatica», la disciplina di cui al citato art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 117 del 2007 – che costituisce ius superveniens rispetto al fatto oggetto di giudizio – reca «un regime sanzionatorio più favorevole del pregresso» testo dell’art. 186 del codice della strada.

Ed invero, sempre secondo il Giudice milanese, sebbene «la nuova disciplina incriminatrice», a cui è assoggettata la fattispecie criminosa in esame, ormai «differenzi espressamente la gravità del reato e la relativa disciplina sanzionatoria in base alla rilevanza del tasso alcolemico tecnicamente verificata», conserverebbe, nondimeno, tuttora validità «la giurisprudenza formatasi sotto la disposizione precedente la modifica, costante nel...

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