Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine545-550

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@CORTE COSTITUZIONALE 11 marzo 2009, n. 75. Pres. Amirante - Est. Criscuolo - Ric. Trib. Biella in proc. M.M

Favoreggiamento - Personale - False o reticenti informazioni assunte dalla P.G. - Soggetto non obbligato a fornire le false informazioni - Esclusione della punibilità - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell'ari 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale - a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono. (C.p., art. 384) (1)..

    (1) L'ordinanza del Tribunale di Biella del 7 febbraio 2007, è pubblicata in Il merito 2007, 9, 56, con nota di Conz. Per Cass. pen., sez. VI, 31 gennaio 2001, Lucente, pubblicata per esteso in questa Rivista 2001, 250, l'art. 384, comma secondo, c.p., nel prevedere la non punibilità per i reati di cui agli artt. 371 bis e 373 stesso codice quando il fatto sia stato commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere sentito come testimone o persona informata dei fatti, intende riferirsi all'esistenza in sè di una situazione considerata incompatibile con l'ufficio di testimone, a prescindere da ogni qualificazione formale. Si veda anche Cass. pen., sez. VI, 18 marzo 2004, Ignoti Parenti, ivi 2005, 1019, secondo cui è da ritenere sussistente il collegamento probatorio previsto dall'alt. 371, comma secondo, lett. b) c.p.p., che da luogo all'incompatibilità con l'ufficio di testimone ai sensi dell'alt. 197 lett. a) c.p.p., allorchè vi sia anche un semplice rapporto di influenza di una prova, intesa come elemento di giudizio o di valutazione, su di un'altra prova.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Il Tribunale di Biella, con ordinanza in data 7 febbraio 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'ari 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata di reato probatoriamente collegato (a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b, del codice di procedura penale) a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono.

1.1.- Il rimettente premette di essere chiamato a decidere nel procedimento penale a carico di M. M., imputato del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), "perché, assunto a sommarie informazioni dai militari del R.O.N.O. dei Carabinieri di Biella relativamente al possesso e all'acquisto di sostanza stupefacente di tipo hashish - in particolare, di grammi 8,490 ceduti al medesimo da M. V. in data 19 aprile 2004 in Ponderano - aiutava il medesimo ad eludere le investigazioni dell'autorità negando di conoscerlo e di essersi recato presso la sua abitazione nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate".

Il detto giudice, in punto di rilevanza della questione, osserva che, in presenza della condotta contestata all'imputato, documentalmente riscontrata (sia dal contenuto del verbale di sommarie informazioni reso alla polizia giudiziaria il 3 settembre 2004, sia dagli ulteriori elementi probatori processualmente acquisiti), non potrebbe prospettarsi alcun dubbio in ordine all'idoneità di tale condotta ad integrare gli elementi costitutivi del reato previsto e punito dall'art. 378 cod. pen., anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione diretta ad attribuire al delitto di favoreggiamento personale una funzione "repressiva" di chiusura, cioè di norma idonea a sanzionare qualsiasi comportamento volto ad intralciare l'attività investigativa, compresa la condotta di mendacio e reticenza nei confronti della polizia giudiziaria.

Del pari pacifica e condivisibile sarebbe l'opzione interpretativa secondo cui l'ambito applicativo del reato di cui all'art. 378 cod. pen. - esteso alla condotta di mendacio alla polizia giudiziaria - avrebbe finito per imporre una nuova lettura della stessa oggettività giuridica del reato de quo, assegnando alla norma ora citata anche una specifica funzione di "tutela della verità e completezza delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria" (ancorché pur sempre in funzione della tutela delle indagini e delle ricerche dell'autore del reato presupposto) e quindi del loro valore probatorio in senso lato, con consequenziale valorizzazione del carattere di "complementarietà" dell'art. 378 cod. pen. rispetto all'ordinario (e tipicizzato) sistema di tutela della prova dichiarativa (formatasi dinanzi all'autorità giudiziaria), penalmente sanzionato dagli artt. 371-bis e 372 cod. pen.

Tuttavia, ad avviso del rimettente, proprio la dimensione del favoreggiamento quale strumento di tutela del valore in senso lato probatorio delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non potrebbe non riflettersi sul problema concernente l'estraneità dell'art. 378 cod. pen. all'organico sottosistema d'isti-Page 546tuti di diritto sostanziale eccezionalmente "strumentali" alla tutela processuale della prova dichiarativa (sono richiamate la ritrattazione, disciplinata dall'art. 376 cod. pen., e - per quel che rileva in questa sede -la speciale causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 384, secondo comma, cod. pen.).

Ricordate le oscillazioni in passato manifestatesi nella giurisprudenza di questa Corte circa l'omogeneità o la diversa obiettività del bene giuridico tutelato dagli artt. 378 e 372 cod. pen, il rimettente osserva che i più recenti assetti sistematici derivanti dalle integrazioni normative, sostanziali e processuali, apportate allo statuto della prova dichiarativa dalla legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 Cost.),sedaun lato avrebbero fornito conferma forse definitiva circa l'omogeneità - rispetto agli artt. 371-bis, 371-ter e 372 cod. pen. - della ratio sottesa alla punibilità del favoreggiamento mediante mendacio alla polizia giudiziaria, dall'altro avrebbero riproposto le problematiche già emerse sotto il vigore del codice di rito del 1930 (in parte risolte dagli interventi di questa Corte attuati con le sentenze n. 416 del 1996 e n. 101 del 1999) in ordine all'inapplicabilità al citato art. 378 delle norme di cui agli artt. 376 e 384, secondo comma, cod. pen., previste invece per gli artt. 371-bis e 372 cod. pen.

Proprio alla causa di non punibilità di cui al citato art. 384 avrebbero fatto riferimento il pubblico ministero e il difensore dell'imputato, sia pure nel quadro di un percorso argomentativo non del tutto pertinente, in quanto incentrato sul richiamo all'autonomo regime di inutilizzabilità, ex art. 63 del codice di rito penale, delle dichiarazioni non veritiere e reticenti rese dal M. alla polizia giudiziaria, oggetto materiale della contestata condotta delittuosa.

Invero, ad avviso del rimettente, tale impostazione...

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