Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1295-1299

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@CORTE COSTITUZIONALE 9 luglio 2008, n. 286. Pres. Bile - Est. Mazzella - Ric. Gip Trib. pen. di Termini Imerese in proc. De Fecondo

Tributi e finanze (in materia penale) - Reati finanziari in genere - Peculato militare - Appropriazione di valori o generi di cui il finanziere abbia l'amministrazione o la custodia - Uso momentaneo della cosa ed immediata restituzione - Punibilità - Illegittimità costituzionale. Tributi e finanze (in materia penale) - Reati finanziari in genere - Peculato militare - Appropriazione di valori o generi di cui il finanziere abbia l'amministrazione o la custodia - Uso momentaneo della cosa ed immediata restituzione - Punibilità - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui si riferisce al militare della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita. (L. 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3).

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 215 del codice penale militare di pace nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita. (C.p.m.p., art. 215).

RITENUTO IN FATTO. - Con ordinanza dell'11 ottobre 2007, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia Guardia di Finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), nella parte in cui, dopo avere previsto che il militare della Guardia di Finanza il quale «si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui esercita la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace», non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita»; e, sempre con riferimento all'art. 3 della Costituzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 cod. pen. mil. pace nella parte in cui non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

Il rimettente riferisce che, nel corso dell'udienza preliminare celebrata nei confronti di D.F.A., imputato «del delitto p.p. dagli artt. 81 cpv. e 314 c.p. perché [...] avendo, per ragioni del suo ufficio, la disponibilità di un'autovettura di servizio e del relativo autista, li utilizzava per fini privati», la difesa dell'imputato ha contestato la qualificazione giuridica effettuata dal pubblico ministero e, ritenendo applicabile alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, affermando che la predetta disposizione determina la devoluzione della cognizione relativa ai reati da essa previsti alla giurisdizione militare.

Secondo il rimettente, mentre l'illegittimo uso personale delle autovetture di servizio è inquadrabile, per la particolare qualifica soggettiva dell'agente, nella speciale previsione dettata dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, il cui primo comma stabilisce: «Il militare della Guardia di Finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali»; la condotta del pubblico ufficiale che utilizza ai fini privati le prestazioni lavorative di un pubblico dipendente, distogliendolo dalle mansioni istituzionali, deve essere ricondotta, allorché ricorrano gli ulteriori presupposti previsti dalla legge, alla fattispecie di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 codice penale, non essendo concepibile l'appropriarsi di una persona o della sua energia lavorativa.

In conclusione, la fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale siciliano integrerebbe il concorso formale di due reati: con riferimento all'uso dell'autovettura, il reato di «peculato del militare della Guardia di Finanza» previsto dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 e, «mancando questo», il reato di peculato militare previsto dall'art. 215 c.p.m.p.; con riferimentoPage 1296 all'impiego dell'autista, il reato di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 del codice penale.

Ciò, prosegue il rimettente, determinerebbe un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12, lettera b), del codice di rito e, poiché i due reati rientrano nella giurisdizione di giudici diversi, e poiché il reato di abuso d'ufficio, previsto dall'art. 323 c.p., sarebbe meno grave di quello di «peculato del...

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