Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine737-739

Page 737

@CORTE COSTITUZIONALE 16 maggio 2008, n. 143. Pres. Bile - Est. Flick - Ric. Trib. pen. Bari, Uff. del Gip, in proc. C.C.H.E

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale - Estradizione - Mandato d'arresto europeo - Custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo - Computo anche agli effetti della durata dei termini di fase ex art. 303, c. 1, 2 e 3 c.p.p. - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale (L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 33) (1).

    (1) Stessa questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da Trib. pen. Brindisi, 27 dicembre 2006, n. 380, in Il merito 2007, 7-8, 70.

RITENUTO IN FATTO. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.

Il giudice a quo premette di essere chiamato a celebrare, nelle forme del giudizio abbreviato, il processo penale nei confronti di una persona nata in Cile, la quale - a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale - era stata catturata in Spagna, in esecuzione di mandato d'arresto europeo, il 15 giugno 2005 e consegnata in Italia il 15 luglio 2005.

Il rimettente riferisce, altresì, che - con istanza pervenuta il 30 agosto 2006 - l'imputato aveva dedotto l'intervenuta decorrenza del termine massimo «di fase» della custodia cautelare previsto dall'art. 303, comma 1, lettera a), numero 3), c.p.p. (termine pari ad un anno, in rapporto ai reati contestati); individuando il relativo dies a quo nella data di cattura dell'istante in Spagna.

Il giudice a quo rileva, tuttavia, come l'ipotesi in questione non sia regolata...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT