Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine211-214

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@CORTE COSTITUZIONALE 21 dicembre 2007, n. 451 (ud. 20 novembre 2007). Pres. Bile - Rel. Gallo - Presidente Consiglio Ministri c. Regione Emilia-Romagna

Veicoli - Tassa di circolazione - Tassa automobilistica regionale - Regime agevolativo previsto dall'Allegato 1 tariffa C) al D.P.R. n. 39/1953Estensione alla più ampia categoria degli «autoveicoli» adibiti a scuola guida invece che alle sole «autovetture» destinate al medesimo uso come previsto dal predetto allegato - Ricorso del Governo - Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia tributaria - Illegittimità costituzionale parziale.

È illegittimo costituzionalmente, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., l'art. 5 della L.R. Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), in relazione all'allegato 1, tariffa C, del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, nella parte in cui stabilisce che «rientrano nella classificazione prevista nell'allegato 1, tariffa C, del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto». (L.R. Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23, art. 5) (1).

    (1) Giurisprudenza costante di questa Corte nel ritenere la disciplina delle tasse automobilistiche rientrante nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. In tal senso v. Corte cost. 23 dicembre 2005, n. 455, in Giur. cost. 2005, 6; Corte cost. 15 ottobre 2003, n. 311, ivi 2003, 5; Corte cost. 26 settembre 2003, n. 297, ibidem e Corte cost. 26 settembre 2003, n. 296, ibidem.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Con ricorso notificato il 17 febbraio 2006 e depositato il 21 successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 167 del 22 dicembre 2005, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, in relazione all'allegato 1, tariffa C, del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni; b) dell'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale, per violazione degli artt. 3, 117, secondo comma, lettere e) ed «i)» (recte: 1), e 119 Cost.

1.1. - Il ricorrente censura, in primo luogo, il citato art. 5 della citata legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2005, nella parte in cui stabilisce che «rientrano nella classificazione prevista nell'allegato 1, tariffa C, del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto».

Il Presidente del Consiglio dei ministri premette, al riguardo, che la tassa automobilistica regionale, in quanto istituita e disciplinata da norme statali (cioè dal menzionato D.P.R. n. 39 del 1959 e successive modificazioni; nonché dall'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), non costituisce un «tributo proprio» delle Regioni, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., e che, pertanto, deve ritenersi a queste precluso modificarne la disciplina sostanziale, se non nei limiti previsti dalla legge statale. Poiché la disposizione regionale impugnata estende a tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida l'agevolazione tributaria prevista dalla normativa statale per le sole autovetture aventi la suddetta destinazione (allegato 1, tariffa C, del D.P.R. n. 39 del 1953: «alla tassa [...] si applicano le seguenti riduzioni: [...] per le autovetture adibite a scuola guida: riduzione del 40 per cento [...]»), il legislatore regionale - conclude la difesa erariale - avrebbe esercitato una potestà normativa che non gli compete, in violazione degli evocati parametri costituzionali (artt. 117, secondo comma, lettera e, 119 Cost.).

1.2. - Il ricorrente censura, in secondo luogo, l'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale, nella parte in cui, aggiungendo un ulteriore comma al comma 1 dell'art. 7-bis della legge della Regione Emilia-Romagna 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del...

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