Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE 23 dicembre 1998, n. 418 (ud. 14 dicembre 1998). Pres. Granata - Rel. Vassalli - Imp. Stracuzzi.

Esecuzione in materia penale - Liberazione condizionale - Condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole - Revoca - Casi - Condotta del soggetto in compatibile con il mantenimento del beneficio - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 177, comma 1, c.p., nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziché stabilire che la liberazione condizionale è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio. (C.p., art. 177) (1).

    (1) Le citate sentenze Corte cost. 30 luglio 1997, n. 296; Corte cost. 13 giugno 1997, n. 173; Corte cost. 23 maggio 1995, n. 186 e Corte cost. 8 luglio 1993, n. 306, trovansi riportate rispettivamente in questa Rivista 1998, 137; ivi 1997, 1089; ivi 1995, 1005 e in Arch. nuova proc. pen. 1993, 507.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, chiamato a decidere sulla revoca del beneficio della liberazione condizionale, concesso, dopo un lungo periodo di semilibertà, con provvedimento del 28 aprile 1994, avendo il condannato riportato una condanna per delitto divenuta definitiva, ha denunciato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 177 del codice penale, nella parte in cui dispone che «la liberazione è revocata se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole». Nucleo essenziale delle censure del ricorrente è il rigido automatismo che contrassegna le ipotesi di revoca dei benefici penitenziari, un automatismo più volte dichiarato illegittimo dalla Corte a far tempo dalla sentenza n. 186 del 1959 che ebbe a pronunciare «l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio anziché stabilire che la liberazione anticipata è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio», e secondo una linea ribadita, da ultimo, con la sentenza n. 173 del 1997, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 ter ultimo comma, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato di allontanamento del detenuto dalla propria abitazione».

Dopo aver trascritto gran parte dell'ordinanza con la quale lo stesso Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva sollevato la questione di legittimità decisa con sentenza di questa Corte n. 186 del 1995, segnalando l'analogia della ratio sottostante a detta ordinanza rispetto a quella posta in base della questione di legittimità ora sollevata, il giudice a quo segnala come i criteri della revoca della liberazione condizionale contenuti nell'art. 177 del codice penale «hanno caratteristiche completamente opposte a quelle che dovrebbero avere secondo la Corte costituzionale» essendo, in effetti, informati ad un rigoroso automatismo.

L'ordinanza si sofferma poi sul caso di specie per rilevare le caratteristiche del delitto per cui il liberato condizionalmente era stato condannato, sottolineando che non si tratta di un reato della stessa indole di quello per il quale il detenuto scontava la pena e che in ogni caso la nuova pena inflitta (di anni uno e mesi quattro di reclusione) sarebbe stata scontata per intero, mentre, all'opposto, dal coinvolgimento del detenuto nel nuovo delitto non potrebbero di per sè stesso trarsi conseguenze negative sul piano di una utile prosecuzione del periodo di prova in libertà vigilata.

Ciò premesso, l'ordinanza del tribunale di sorveglianza denuncia il contrasto dell'art. 177, primo comma, del codice penale, là dove questo pone alla base della revoca della liberazione condizionale la condanna per qualsiasi delitto, con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perché il mancato collegamento di tale norma fra cause di revoca e incompatibilità con la prosecuzione del regime di prova controllata, nonché gli elementi di automatismo della revoca che contrassegnano il detto regime precludono di valutare «se il soggetto, che ha posto in essere una possibile causa di revoca, nonostante ciò, non abbia abbandonato, voglia proseguire e prosegua in effetti il percorso rieducativo, cui è finalizzata la esecuzione della pena». L'intervento della revoca frustrerebbe, pertanto, lo svolgimento di quel percorso, impedendo, quindi, la concreta attuazione della finalità rieducativa della pena. Ma a risultare vulnerato sarebbe pure l'art. 3 della Costituzione, in quanto le caratteristiche della normativa in esame, «possono consentire il realizzarsi di una disparità di trattamento, priva di ragionevolezza, fra casi di compatibilità o fra casi di incompatibilità con la prosecuzione della prova controllata: così, secondo il tipo di reato commesso durante la prova e non secondo il rilievo e il significato dello stesso (in termini di compatibilità con la prosecuzione della prova), si potrebbe configurare o meno una causa di revoca della liberazione condizionale».

  1. - Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Il Tribunale di sorveglianza di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, nella parte in cui pone a fondamento della revoca della liberazione condizionale la condanna per qualsiasi delitto senza operare in proposito distinzione alcuna e senza tener conto della concreta compatibilità o meno del fatto di aver riportato tale condanna con la prosecuzione della prova in regime di libertà vigilata.

    La questione di legittimità costituzionale viene sottoposta alla Corte costituzionale sotto un duplice parametro: anzitutto, in riferimento al contrasto della disposizione ci-Page 24 tata con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto la genericità di tale disposizione, il mancato collegamento fra cause di revoca e incompatibilità con la prosecuzione del regime di prova controllata, nonché gli elementi di...

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